Oriximiná (Pará State) 2022, by Helena Leonel Ferreira

Dopo mesi di lunghe discussioni e negoziati, il 6 dicembre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di legge nota come EUDR – Regolamento UE sulle catene di approvvigionamento “a deforestazione zero”. L’accordo è provvisorio e in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Il regolamento mira a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale connesso a prodotti importati nell’Unione europea o esportati dalla stessa. La prima bozza della normativa è stata proposta dalla Commissione europea nel novembre 2021. Successivamente, nel corso del 2022 sono state apportate diverse modifiche ed emendamenti al testo: dal Consiglio dell’UE di giugno, che ha mostrato un approccio più flessibile per mediare tra gli interessi dei singoli Stati membri, e dagli eurodeputati della Commissione per l’ambiente del Parlamento europeo (ENVI), che hanno sostenuto una proposta più ambiziosa (ad esempio, ampliando il campo di applicazione del regolamento per includere un maggior numero di prodotti, aumentando il numero di controlli sulle aziende e proteggendo maggiormente la natura includendo altri ecosistemi naturali come praterie, torbiere e zone umide).

L’accordo raggiunto mantiene perlopiù le caratteristiche proposte inizialmente dalla Commissione, tra cui l’obbligo per le aziende di condurre la due diligence per garantire che sul mercato dell’Ue siano ammessi solo prodotti privi di deforestazione e legali (secondo le leggi del Paese di produzione),  misure rigorose in termini di tracciabilità e un sistema di valutazione comparativa che attribuisce ai paesi terzi un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto). I controlli delle autorità competenti sugli operatori invece salgono al 9% per i prodotti provenienti da Paesi ad alto rischio,  al 3% per i paesi a rischio standard e all’1% per i paesi a basso rischio.  La data limite è stata fissata al 31 dicembre 2020, come nella prima bozza della proposta, il che significa che solo quanto è stato prodotto su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo tale data potrà entrare o essere commercializzato nel mercato dell’UE.

Sono state incluse alcune delle materie prime assenti nella proposta della Commissione e votate invece dalla Commissione Ambiente del Parlamento, come la gomma, il carbone di legna, la carta stampata e alcuni derivati dell’olio di palma. Restano fuori il mais e altri prodotti, con la riserva che tra due anni sarà effettuato un riesame per vedere se altri prodotti debbano essere contemplati. Il campo di applicazione finale si attesta quindi su: olio di palma, carne bovina, soia, caffè, cacao, legno e gomma, così come i prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono fatti con questi prodotti (come pelle, mobili o cioccolato).

Altri aspetti proposti dagli eurodeputati non sono stati adottati nella versione finale, come l’inclusione di “altri terreni boschivi”, che avrebbe considerato anche ecosistemi non forestali, come savane e torbiere, nel campo di applicazione della legislazione. Inoltre, l’accordo non contempla l’inclusione degli istituti finanziari come soggetti ai requisiti dell’EUDR, obbligati a valutare il rischio di deforestazione dei loro investimenti e clienti.

Le principali conquiste del Parlamento durante il negoziato sono state una definizione più ampia del concetto di “degrado forestale”, che comprende tutti i cambiamenti strutturali della copertura forestale (sotto forma di conversione delle foreste rigenerate naturalmente e delle foreste primarie in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi e la conversione delle foreste primarie in foreste piantate), e requisiti più concreti relativi al rispetto delle legislazioni sui diritti umani, contrariamente a quanto contenuto nella prima proposta della Commissione, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato da parte dei popoli indigeni.

Prima di entrare in vigore, il regolamento dovrà essere formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Dopo l’adozione formale, gli operatori e i commercianti avranno 18 mesi per l’implementazione degli obblighi mentre alle micro e piccole imprese sarà concesso un periodo di adattamento più lungo (fino a 24 mesi).

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