
Il 13 settembre il Parlamento Europeo ha votato una versione rafforzata e più “ambientalista” della proposta della Commissione europea, pubblicata lo scorso novembre, per un regolamento contro la deforestazione. Gli emendamenti alla proposta originale – suggeriti dalla Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento e contenuti nell’omonimo Report – rispondono a molte delle preoccupazioni sollevate dalla società civile nei mesi scorsi, tra cui l’esclusione di altri ecosistemi non forestali (savane e torbiere) dall’ambito di applicazione della normativa. Le modifiche su cui il Parlamento si è espresso riguardano in particolare la volontà di i) ampliare l’ambito di applicazione del regolamento anche agli allevamenti di suini, ovini e caprini, pollame, e alle coltivazioni di mais e gomma, prodotti a base di olio di palma, nonché al carbone di legna e alla carta stampata; ii) includere nella definizione di foreste “altri terreni boschivi” o ecosistemi non forestali (come la savana del Cerrado in Brasile); iii) introdurre misure di dovuta diligenza per le banche e istituzioni finanziarie per garantire che le loro attività non favoriscano la deforestazione globale. Tra le proposte votate in plenaria ritroviamo anche l’obbligo per le aziende di verificare che la produzione rispetti le disposizioni di diritto internazionale sui diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene, nonché quello di sostenere i piccoli agricoltori nel raggiungimento della conformità.
Al di là di quanto discusso e votato sui grandi temi ambientali e sociali, il Parlamento ha riesaminato anche gli articoli di carattere più operativo, come quelli riguardanti le modalità di esecuzione di verifiche e controlli da parte delle autorità e gli obblighi per gli operatori che vogliono importare ed esportare i beni e prodotti coperti dal regolamento. Sebbene le modifiche siano numerose, in questo articolo presenteremo e faremo luce solo sugli aspetti tecnici e operativi più salienti per le aziende europee.
Ampliamento del campo di applicazione
Il Parlamento europeo non solo ha rafforzato la proposta della Commissione europea ampliando il campo di applicazione delle materie prime e i loro derivati ma ha anche i) anticipato di un anno la data limite oltre la quale questi sono da considerarsi “esenti” o meno da deforestazione, ii) esteso la definizione di “deforestazione” e iii) incluso le istituzioni finanziarie tra gli operatori soggetti alla dovuta diligenza per impedire loro di sostenere progetti e/o attività legati alla deforestazione, al degrado o alla conversione delle foreste.
Obblighi di dovuta diligenza
Il testo adottato dal Parlamento ha anche chiarito e integrato molti aspetti degli obblighi degli operatori e dei commercianti/traders nell’ambito del regolamento, tra cui la necessità di coinvolgere più attori (in particolare le parti interessate più vulnerabili), la dichiarazione di dovuta diligenza e gli obblighi di rendicontazione/reportistica pubblica annuale. Inoltre, il Parlamento ha sottolineato nel testo la necessità che le piccole e medie imprese (PMI) siano consultate, pienamente coinvolte nella cooperazione con i Paesi terzi e assistite dalla Commissione, poiché la conformità ai requisiti del regolamento potrebbe essere per loro relativamente più impegnativa. Sono stati aggiunti anche nuovi requisiti informativi in relazione alla geo-localizzazione delle aree di produzione, nonché alle rivendicazioni dei diritti fondiari e alle opinioni delle popolazioni indigene e delle comunità locali. La loro presenza e le loro rivendicazioni sono state inserite tra i nuovi criteri per la valutazione del rischio e le procedure di attenuazione del rischio eventuale.
Controlli e sanzioni pecuniarie
La proposta votata dal Parlamento stabilisce un aumento delle percentuali dei controlli agli operatori e delle quantità di merci e prodotti immessi o esportati sul mercato dell’Unione. Inoltre, impone nuove sanzioni in caso di non conformità ed aumenta l’importo di queste in proporzione al fatturato degli operatori e dei commercianti. Infine, la Commissione pubblicherà un elenco di operatori e commercianti non conformi, che sarà disponibile al pubblico e aggiornato periodicamente.
Valutazione comparativa (benchmarking) dei Paesi e possibilità di revisione della normativa
Il Parlamento ha definito il termine entro il quale la Commissione deve pubblicare l’elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio. Ha inoltre fornito maggiori dettagli sulle modalità di riesame del regolamento da parte della Commissione, riducendo i tempi e includendo nuovi elementi da valutare, come la possibilità di estendere il campo di applicazione ad altre materie prime e prodotti sulla base di nuove evidenze scientifiche.