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River Oriximiná (Pará State) by Helena Leonel Ferreira

Il 13 settembre il Parlamento Europeo ha votato una versione rafforzata e più “ambientalista” della proposta della Commissione europea, pubblicata lo scorso novembre, per un regolamento contro la deforestazione. Gli emendamenti alla proposta originale –  suggeriti dalla Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento e contenuti nell’omonimo Report –  rispondono a molte delle preoccupazioni sollevate dalla società civile nei mesi scorsi, tra cui l’esclusione di altri ecosistemi non forestali (savane e torbiere) dall’ambito di applicazione della normativa. Le modifiche su cui il Parlamento si è espresso riguardano in particolare la volontà di  i) ampliare l’ambito di applicazione del regolamento anche agli allevamenti di suini, ovini e caprini, pollame, e alle coltivazioni di mais e gomma, prodotti a base di olio di palma, nonché al carbone di legna e alla carta stampata; ii) includere nella definizione di foreste “altri terreni boschivi” o ecosistemi non forestali (come la savana del Cerrado in Brasile); iii) introdurre misure di dovuta diligenza per le banche e istituzioni finanziarie per garantire che le loro attività non favoriscano la deforestazione globale. Tra le proposte votate in plenaria ritroviamo anche l’obbligo per le aziende di verificare che la produzione rispetti le disposizioni di diritto internazionale sui diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene, nonché quello di sostenere i piccoli agricoltori nel raggiungimento della conformità.

Al di là di quanto discusso e votato sui grandi temi ambientali e sociali, il Parlamento ha riesaminato anche gli articoli di carattere più operativo, come quelli riguardanti le modalità di esecuzione di verifiche e controlli da parte delle autorità e gli obblighi per gli operatori che vogliono importare ed esportare i beni e prodotti coperti dal regolamento. Sebbene le modifiche siano numerose, in questo articolo presenteremo e faremo luce solo sugli aspetti tecnici e operativi più  salienti per le aziende europee.

Ampliamento del campo di applicazione

Il Parlamento europeo non solo ha rafforzato la proposta della Commissione europea ampliando il campo di applicazione delle materie prime e i loro  derivati ma ha anche i) anticipato di un anno la data limite oltre la quale questi sono da considerarsi “esenti” o meno  da deforestazione, ii) esteso la definizione di “deforestazione” e iii) incluso le istituzioni finanziarie tra gli operatori soggetti  alla dovuta diligenza per impedire loro di sostenere progetti e/o attività legati alla deforestazione, al degrado o alla conversione delle foreste.

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Deforestazione “Conversione di foreste ad uso agricolo, indotta o meno dall’uomo” “Conversione, indotta o meno dall’uomo, di foreste o altre terre boschive ad uso agricolo o a foreste di piantagione
Deforestazione-zero “Tutte le materie prime e i prodotti agricoli, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non siano stati oggetto di deforestazione” e “il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020” Aggiunge che non devono aver causato o contribuito alla conversione delle foreste e non dopo il 31 dicembre 2019
Ambito dei prodotti Legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè, e i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime Aggiunge carni di suini, pollame, ovini e caprini, gomma, granturco prodotti a base di olio di palma, carbone di legna e i prodotti di carta stampata e tutte le merci che li contengono, che sono state alimentate con tali materie prime o la cui produzione è avvenuta utilizzando tali materie prime
Istituti finanziari Non inclusi nell’ambito di applicazione Stabilisce per loro l’obbligo di esercitare la dovuta diligenza prima di fornire servizi a clienti le cui attività economiche consistono, o sono collegate, alla negoziazione o all’immissione sul mercato delle merci e dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.

Obblighi di dovuta diligenza 

Il testo adottato dal Parlamento ha anche chiarito e integrato molti aspetti degli obblighi degli operatori e dei commercianti/traders nell’ambito del regolamento, tra cui la necessità di coinvolgere più attori (in particolare le parti interessate più vulnerabili), la dichiarazione di dovuta diligenza e gli obblighi di rendicontazione/reportistica pubblica annuale. Inoltre, il Parlamento ha sottolineato nel testo la necessità che le piccole e medie imprese (PMI) siano consultate, pienamente coinvolte nella cooperazione con i Paesi terzi e assistite dalla Commissione, poiché la conformità ai requisiti del regolamento potrebbe essere per loro relativamente più impegnativa. Sono stati aggiunti anche nuovi requisiti informativi in relazione alla geo-localizzazione delle aree di produzione, nonché alle rivendicazioni dei diritti fondiari e alle opinioni delle popolazioni indigene e delle comunità locali. La loro presenza e le loro rivendicazioni sono state inserite tra i nuovi criteri per la valutazione del rischio e le procedure di attenuazione del rischio eventuale.

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Dichiarazione di due diligence Prima di esportare o immettere i prodotti e le merci sul mercato dell’Unione, gli operatori presentano alle autorità competenti una dichiarazione di due diligence a  conferma che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile  e contiene le informazioni di cui all’allegato II (Articolo 4) Aggiunge che la dichiarazione di due diligence deve indicare le misure attuate per verificare la conformità delle materie prime e prodotti e  i motivi per cui la valutazione ha riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Inoltre, la dichiarazione deve essere disponibile e trasmissibile per via elettronica e certificata (Emendamento 107)
Coinvolgimento degli stakeholder Assente nel testo Specifica che tali operatori devono adottare misure necessarie per stabilire un dialogo significativo con i portatori di interessi vulnerabili (piccoli proprietari terrieri, popolazioni indigene, comunità locali lungo la filiera) e garantire che questi ricevano un’ assistenza adeguata e un’equa remunerazione per la conformità alle prescrizioni del regolamento. Inoltre, i costi derivanti dall’attuazione del regolamento devono essere equamente distribuiti tra gli attori della filiera (Emendamento 114)
Report L’operatore che non è una PMI elabora ogni anno una relazione sul sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi (Articolo 11) Aggiunge le misure adottate per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri (Emendamento 145); informazioni, prove ottenute e conclusioni della valutazione del rischio (Emendamento 146).
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Dichiarazione di due diligence Solo gli operatori che non sono PMI sono tenuti a comunicare pubblicamente il loro sistema di dovuta diligenza su base annuale (Articolo 11)

Gli altri punti sono assenti dal testo

Anche gli operatori che sono PMI devono inoltre comunicare pubblicamente il loro sistema di dovuta diligenza su base annuale (Emendamento 145)

La Commissione può fornire assistenza tecnica alle PMI che non hanno i mezzi per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4 – Obblighi degli operatori (Emendamento 115)

Si chiarisce che anche le PMI devono essere considerate operatori quando immettono sul mercato dell’UE merci e prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Emendamento 118)

Stabilisce che entro i 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione formulerà orientamenti di facile applicazione al fine di chiarire le responsabilità in materia di dovuta diligenza e le norme di tracciabilità degli operatori, adattate alle rispettive merci/filiere

Raccolta delle informazioni Gli operatori devono raccogliere informazioni sulla descrizione dei prodotti e delle materie prime (nome commerciale e tipo, nomi comuni e scientifici). Particolare devono indicare: quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione e orario di produzione, informazioni di contatto del fornitore o dell’acquirente, informazioni verificabili che il prodotto è “esente da deforestazione” e prodotto in conformità con la legislazione del paese di produzione (Articolo 9) Aggiunge ai requisiti informativi che la descrizione del prodotto deve includere anche l’elenco dei prodotti contenuti o utilizzati per la sua realizzazione, compresi quelli utilizzati per l’alimentazione degli animali nel caso di prodotti di origine animale (emendamento 121); inoltre, vanno reperite delle prove che l’area di produzione non sia  oggetto di alcuna controversia né rivendicazione basata su diritti fondiari consuetudinari o altri legittimi (Emendamento 125)
Valutazione e mitigazione del rischio I criteri di valutazione del rischio includono: l’assegnazione del rischio al Paese di produzione (benchmarking); la presenza di foreste nel Paese e nell’area di produzione e la prevalenza della deforestazione o del degrado forestale; le preoccupazioni in relazione al Paese di produzione e all’origine; la complessità della catena di approvvigionamento; le preoccupazioni fondate e le informazioni complementari, come i sistemi di certificazione (Articolo 10) Aggiunge come criterio di valutazione del rischio la presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari (emendamento 131); inoltre, le misure di mitigazione del rischio devono prevedere la partecipazione e la consultazione di queste popolazioni da parte degli operatori (Emendamento 141).
Geolocalizzazione Definita dalle coordinate (latitudine e longitudine) del paese di produzione e dei singoli appezzamenti di produzione in cui sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione Gli appezzamenti di terreno possono essere geolocalizzati da un singolo punto di latitudine e longitudine o da tutti i punti di un poligono. La soglia di dimensione a partire dalla quale gli appezzamenti di terreno dovranno necessariamente essere geolocalizzati da poligoni sarà definita dalla Commissione (Emendamento 123)

Controlli e sanzioni pecuniarie

La proposta votata dal Parlamento stabilisce un aumento delle percentuali dei controlli agli operatori e delle quantità di merci e prodotti immessi o esportati sul mercato dell’Unione. Inoltre, impone nuove sanzioni in caso di non conformità ed aumenta l’importo di queste in proporzione al fatturato degli operatori e dei commercianti. Infine, la Commissione pubblicherà un elenco di operatori e commercianti non conformi, che sarà disponibile al pubblico e aggiornato periodicamente.

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Controlli negli Stati membri Devono coprire almeno il 5% degli operatori che immettono, mettono a disposizione o esportano dal mercato dell’Unione ciascuna delle materie prime interessate, nonché il 5% della quantità di di ciascuna materia prima interessata (Articolo 14)

I controlli riguardano almeno il 15% degli operatori e il 15% della quantità di ciascuna merce e prodotto proveniente da paesi classificati ad alto rischio. (Articolo 20)

Almeno il 10% degli operatori e dei commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell’Unione, o esportano da esso, ciascuna delle materie prime e ciascuno dei prodotti interessati nonché il 10% della quantità di tali materie prime e prodotti. I controlli sono ridotti al 5% per le materie prime e i prodotti provenienti da Paesi classificati come a basso rischio. I controlli riguarderanno almeno il 20% degli operatori e il 20% della quantità di ciascuna materia prima o prodotto interessato proveniente da Paesi classificati ad alto rischio (Emendamenti 161 e 180)
Sanzioni pecuniarie Le sanzioni  sono proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime i o dei prodotti interessati e aumentano gradualmente in caso di infrazioni ripetute, con un importo massimo pari ad almeno il 4% del fatturato annuo dell’operatore o del commerciante. Le sanzioni comprendono:  la confisca delle materie prime  e dei prodotti all’operatore e/o al commerciante, nonché dei ricavi ottenuti dalla loro transazione; l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico (Articolo 23) Aggiunge che le sanzioni devono essere proporzionate al danno economico per le comunità locali e l’ammontare è almeno l’8 % del fatturato annuo dell’operatore o del commerciante. In caso di trasgressioni, gli operatori e/o i commercianti saranno anche esclusi dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di appalto, le sovvenzioni e le concessioni.

Aggiunge inoltre alle sanzioni pecuniarie: l’obbligo di ripristinare l’ambiente; di risarcire i danni causati a una persona fisica o giuridica che l’esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato; divieto temporaneo o permanente di immettere o mettere a disposizione sul mercato UE le materie prime e i prodotti interessati, o di esportarli, in caso di violazione grave o di recidività;, divieto intraprendere una procedura semplificata di dovuta diligenza (Emendamenti 188, 189, 190, 191, 192 e 193)

Valutazione comparativa (benchmarking) dei Paesi e possibilità di revisione della normativa

Il Parlamento ha definito il termine entro il quale la Commissione deve pubblicare l’elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio. Ha inoltre fornito maggiori dettagli sulle modalità di riesame del regolamento da parte della Commissione, riducendo i tempi e includendo nuovi elementi da valutare, come la possibilità di estendere il campo di applicazione ad altre materie prime e prodotti sulla base di nuove evidenze scientifiche.

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Valutazione paesi La Commissione pubblicherà un elenco di Paesi o parti di essi che presentano un rischio basso, standard o elevato di produrre materie prime o prodotti non conformi. L’elenco sarà aggiornato, se necessario, alla luce di nuove prove e la Commissione comunicherà ai Paesi interessati l’intenzione di modificare la loro categoria di rischio, invitandoli a fornire qualsiasi informazione utile al riguardo e una risposta, come ad esempio informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione in caso di passaggio a una categoria di rischio più elevata (Articolo 27) Aggiunge che l’elenco sarà pubblicato entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Inoltre, la Commissione notificherà anche alle autorità regionali, agli operatori e ai commercianti interessati le modifiche previste per la categoria di rischio e che le autorità regionali saranno invitate a fornire una risposta per eventuali modifiche.

Infine, la Commissione effettuerà una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e pareri dalle parti interessate, in particolare dalle comunità indigene e locali, dai piccoli agricoltori e dalle organizzazioni della società civile, quando intende modificare la categoria di rischio di un Paese (Emendamenti 202 e 211)

Riesame della normativa La Commissione effettua un primo riesame entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare la necessità e la fattibilità di estendere il campo di applicazione ad altri prodotti e ad altri ecosistemi, come le praterie e le zone umide.

Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione elabora una relazione in cui valuta: la necessità di strumenti supplementari per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento; l’impatto del regolamento sugli agricoltori, in particolare sui soggetti vulnerabili, e l’eventuale necessità di un sostegno supplementare per la transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili (Articolo 32)

Aggiunge che la Commissione presenterà una valutazione d’impatto per estendere il campo di applicazione del regolamento ad altri ecosistemi naturali, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Aggiunge che nella valutazione della necessità e della fattibilità dell’estensione del campo di applicazione saranno presi in considerazione, in particolare, altri prodotti derivati dai prodotti di base già coperti dal regolamento, come la canna da zucchero, l’etanolo e i prodotti minerari. Tali valutazioni della Commissione saranno effettuate dopo due anni, anziché cinque (Emendamento 227)

Inoltre, aggiunge che la Commissione deve riesaminare continuamente la sua applicazione e monitorare i cambiamenti nei modelli commerciali, prestando attenzione a possibili pratiche di elusione (Emendamenti 227 e 232)

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