Tra ritardi e difficoltà, migliorare la governance della risorsa idrica appare essenziale.
“Impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, proteggerli, migliorarli e ripristinarli […] proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali […]”
Era questo l’obiettivo ambientale riguardante le acque superficiali della Direttiva Quadro sulle Acque [1], entrata in vigore il 22 dicembre del 2000 e che indicava nell’anno 2015 il termine temporale entro cui raggiungere questo risultato.

Il deflusso ecologico (DE) è stato introdotto solo nel 2012, ovvero dodici anni dopo, con il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” [2] e si riferisce al “volume d’acqua necessario affinché un ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari”, riconoscendo che le caratteristiche di qualità e quantità (sarebbe meglio, in questo caso, parlare anche di durata) di una portata sono intrinsecamente legati all’interno del concetto di buono stato.
Il deflusso ecologico è un’evoluzione concettuale del deflusso minimo vitale (DMV) che, seppur rispettato allo scopo di salvaguardare l’ecosistema fluviale, rimane un valore di portata calcolato su base esclusivamente idrologica, spesso e volentieri troppo basso per rispondere alle esigenze per cui è stato concepito. Nel 2017 il Ministero dell’Ambiente ha approvato le Linee Guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico [3], riconoscendo una certa disomogeneità nel calcolo e nell’applicazione del deflusso nel contesto nazionale.
A distanza di vent’anni dall’entrata in vigore della Direttiva Quadro sulle Acque sappiamo che il suo obiettivo è stato raggiunto marginalmente, dal momento che solo il 40% dei corpi idrici superficiali europei versano in un buono stato ecologico [4]. Il deflusso ecologico, ancora in fase di sperimentazione in molti distretti idrografici nazionali e internazionali, è lo strumento che potrà consentire il raggiungimento degli importanti obiettivi della Direttiva.
Perché gli obiettivi sono ancora così distanti?
Una prima ragione è da ricercare nel carattere molto generale e permissivo della Direttiva stessa: è prevista, infatti, la possibilità di invocare uno o più motivi (infattibilità tecnica, costi troppo onerosi, condizioni naturali avverse) a giustificazione del mancato raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati o, addirittura, del ridimensionamento dell’obiettivo stesso; in altre parole, il regime derogatorio della Direttiva presenta un ampio spettro di possibilità (oltre che una complessa articolazione).
Una seconda ragione riguarda invece il problema del recupero dei costi: in base al cosiddetto principio “chi inquina/usa paga”, la tariffazione dell’acqua dovrebbe permettere di coprire interamente tutte le spese legate all’offerta dei servizi idrici, andando ad incidere direttamente sulle maggiori cause di stress cui sono sottoposte le risorse idriche, tra cui il loro eccessivo utilizzo [5]. Nella maggior parte dei casi le analisi economiche richieste sono state sviluppate senza tener conto dell’analisi tecnica (individuazione delle pressioni, valutazione degli impatti, analisi del rischio), quindi non in coerenza con il principio della Direttiva [6]. Appare invece evidente come un corretto recupero dei costi relativi ai servizi idrici, che tenga anche conto dei costi sull’ambiente e sulla risorsa (i cosiddetti ERC) sia quanto mai necessario per impedire il deterioramento della risorsa, rispettare il deflusso ecologico e raggiungere, di conseguenza, il buono stato dei corpi idrici superficiali.

Considerato che più del 50% del volume complessivamente utilizzato in Italia è destinato all’irrigazione (ISTAT, 2019) perché non agire nella direzione di orientare le politiche di tariffazione al risparmio idrico in agricoltura? La necessità di migliorare l’efficienza della distribuzione e dei sistemi irrigui, problema noto e diffuso, è una questione di natura particolarmente tecnica. Il quesito riporta però l’attenzione sulla governance della risorsa e il recupero totale dei costi relativi ai servizi offerti e generati dell’esistenza e dall’uso dell’acqua superficiale, ovvero quelli ambientali e della risorsa. Parlando di governance ci troviamo di fronte ad un sistema complesso: da un lato troviamo i concessionari di acqua pubblica (consorzi di bonifica, titolari delle derivazioni) e gli utilizzatori, vale a dire gli agricoltori; dall’altro le autorità preposte al rilascio del titolo concessorio (amministrazioni regionali e provinciali) e le autorità di bacino distrettuale, che svolgono attività di pianificazione per la tutela delle risorse idriche e degli ambienti acquatici.
Se domani sui nostri fiumi bisognerà rispettare il DE, a risentirne immediatamente saranno i consorzi e buona parte dei fruitori del servizio irriguo. Oggi è purtroppo impensabile raggiungere gli obiettivi della Direttiva, ma sempre oggi è altrettanto sbagliato restare ancorati a vecchi schemi tradizionali e confidare nella facilità con cui è possibile risultare “eccezione”, ottenere una deroga.
Alla luce di trend globali che vedono nei cambiamenti climatici la causa di stress idrici sempre più importanti e difficili da sopportare per i nostri corsi d’acqua, è necessaria una capacità di fare rete con tutti gli attori interessati per la soluzione di problemi complessi. Agire preventivamente anticipando i lunghi tempi burocratici per il recepimento di direttive e normative può essere una soluzione. Obiettivi e strumenti ci sono, diamoci da fare.
[1] 7, 2000, [Online]. Available: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=RO.
[2] EU Council, “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, EUR-Lex COM(2012) 673 final,” 2012.
[3] Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “Decreto n.30/STA.” https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dd_sta_13_02_2017_30_1.pdf (accessed Apr. 23, 2021).
[4] European Environment Agency, EEA Report No 7/2018: European waters – Assessment of status and pressures 2018, no. 7. 2018.
[5] M. Alberton, M. Pertile, and P. Turrini, La Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e la Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) dell’Unione Europea: attuaizone e interazioni con particolare riferimento all’Italia. 2018.
[6] A. Agapito Ludovici, N. Toniutti, and P. Negri, “La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE: stato di attuazione e prospettive in Italia e in Europa,” vol. 21, no. 2, pp. 21–29, 2000.