{"id":28508,"date":"2026-05-25T12:02:20","date_gmt":"2026-05-25T10:02:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etifor.com\/it\/?p=28508"},"modified":"2026-10-05T15:26:39","modified_gmt":"2026-10-05T13:26:39","slug":"direttiva-empowering-consumers-for-green-transition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.etifor.com\/it\/aggiornamenti\/direttiva-empowering-consumers-for-green-transition\/","title":{"rendered":"Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition: come cambia la comunicazione ambientale verso i consumatori<\/span>"},"content":{"rendered":"

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Il 9 marzo 2026 \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30\/2026<\/a> che recepisce la direttiva europea 2024\/825<\/a>, chiamata \u201c<\/span>Empowering Consumers for the Green Transition<\/i><\/b>\u201d (Direttiva EmpCo). Dal <\/span>27 settembre 2026<\/b>, data di entrata in vigore della direttiva, non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile utilizzare claim generici come “Green<\/em>“, “Ecosostenibile<\/em>” o “Amico dell’ambiente<\/em>“. Per non rischiare sanzioni, i dipartimenti marketing e comunicazione dovranno passare dallo storytelling generico a una comunicazione basata sui dati.<\/span><\/p>\n

Attenzione, per\u00f2: queste novit\u00e0<\/span> non riguardano tutte le comunicazioni aziendali<\/b> sulle prestazioni di sostenibilit\u00e0, ma <\/span>solo quelle rivolte al consumatore finale<\/b> (packaging, landing page, etichette, pubblicit\u00e0), interessando le aziende che operano nel mercato B2C.<\/span><\/p>\n

La direttiva EmpCo \u00e8 una <\/span>lex generalis<\/span><\/i>, ovvero uno strumento per armonizzare la tutela del consumatore in Europa e fissare principi validi in tutti i settori, una sorta di rete di sicurezza trasversale (<\/span>consumer protection safety net<\/span><\/i>).\u00a0<\/span><\/p>\n

Interviene su due fronti principali: da un lato<\/span> contrasta il greenwashing<\/b>, includendo tra le pratiche commerciali ingannevoli anche quelle legate a claim ambientali e sociali (modifica alla Direttiva 2005\/29\/CE). Dall\u2019altro rafforza la tutela dei consumatori contro l\u2019<\/span>obsolescenza programmata<\/b>, soprattutto per quanto riguarda la durabilit\u00e0 dei prodotti, inclusi quelli digitali (modifica alla Direttiva 2011\/83\/UE). Non modifica la logica delle direttive esistenti, ma ne amplia la portata.<\/span><\/p>\n

\u00c8 utile sottolineare che la normativa non riguarda le caratteristiche del prodotto, ma <\/span>come vengono presentate al consumatore<\/b>. Il problema non \u00e8 solo cosa si fa, ma come lo si racconta. Ogni azienda resta libera di scegliere se e a quale livello adottare una strategia di sostenibilit\u00e0, ma dovr\u00e0 presentare i risultati in modo trasparente, con dati concreti, verificabili e senza omissioni.<\/span><\/p>\n<\/div>

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Green claims: le principali novit\u00e0<\/b><\/h2><\/h1><\/span>
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La Direttiva EmpCo crea un linguaggio comune<\/b><\/h2>\n

La direttiva definisce per la prima volta in modo chiaro concetti come “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di sostenibilit\u00e0”, “sistema di certificazione” e “durabilit\u00e0”, facendo s\u00ec che esistano a livello giuridico.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Parola<\/th>\nDefinizione<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Asserzione ambientale<\/span><\/td>\nQualsiasi comunicazione (testo, immagine, logo, nome del brand o del prodotto) che dichiara o suggerisce che un prodotto o un’azienda \u00e8 ecologico, ha un impatto ambientale nullo o ridotto, o che \u00e8 meno dannoso rispetto alla concorrenza. Non deve essere obbligatoria per legge, ma una scelta comunicativa volontaria. <\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Asserzione ambientale generica<\/span><\/td>\nUn’asserzione ambientale vaga, scritta, orale o audiovisiva, che non fa parte di un marchio di sostenibilit\u00e0 certificato e non \u00e8 accompagnata, nello stesso spazio comunicativo, da dati o specifiche chiari che la giustifichino. Esempi tipici: “eco-friendly”, “green”, “rispetta la natura”.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Marchio di sostenibilit\u00e0<\/span><\/td>\nUn’etichetta o un certificato volontario, pubblico o privato, che segnala che un prodotto, un processo o un’azienda ha caratteristiche ambientali o sociali verificate. Non include i marchi obbligatori per legge.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Sistema di certificazione<\/span><\/td>\nLo schema di verifica indipendente che sta dietro a un marchio di sostenibilit\u00e0: definisce i requisiti, li rende pubblici, \u00e8 aperto a tutti senza discriminazioni, prevede controlli da parte di terzi qualificati e stabilisce cosa succede se un’azienda non \u00e8 pi\u00f9 conforme (sospensione o revoca del marchio). <\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali<\/span><\/td>\nPrestazioni ambientali che soddisfano standard ufficialmente riconosciuti a livello europeo o nazionale: come il marchio Ecolabel UE, le ecoetichette di tipo I (ISO 14024), o i criteri delle migliori prestazioni ambientali definiti da normative UE specifiche. Non \u00e8 un’autodichiarazione: \u00e8 una conformit\u00e0 verificata a benchmark precisi. <\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
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La Direttiva EmpCo amplia la portata delle pratiche commerciali ingannevoli<\/b><\/h2>\n

Vengono ampliati i criteri per stabilire quando una comunicazione \u00e8 sleale, ingannevole o aggressiva. Tali situazioni richiedono una valutazione caso per caso da parte dell\u2019AGCM<\/a> (Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato), che verificher\u00e0 se le pratiche in questione inducono il consumatore medio a prendere una decisione d’acquisto che altrimenti non avrebbe preso (<\/span>transactional decision test<\/span><\/i>). Non sono vietate di default, ma devono essere analizzate in base al contesto.<\/span><\/p>\n

Una comunicazione pu\u00f2 essere ingannevole se:<\/span><\/p>\n